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Ordinanza — n. 15183/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15183/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and lack of concrete references to the lower court's reasoning. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the appellate court failed to adequately address evidence of innocence despite clear proof of drug trafficking. The court rejected this claim, ruling that the general assertion did not meet the threshold for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a generic complaint regarding the lack of specific motivation is inadmissible if the appellant fails to provide concrete references to the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specific motivation drug trafficking conviction generic complaint rejection Italian criminal procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
— Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod.proc.pen
— Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

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Testo completo

RIO nato a ROMA il 03/07/1976 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna di Di Lorenzo Valerio per il reato di cui all'art. 7; comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di mesi dieci di reclusione e C 3.000,00 di multa. 2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e l mancato rilievo dell'evidente prova dell'innocenza 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza del tutto generica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in un contesto nel quale, con doppio accertamento, i giudici del merito hanno argomentato la responsabilità penale del ricorrente in Ci relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacentevaocaina (da cui erano ricavabili 76 dosi medie singole). 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

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