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Ordinanza — n. 15182/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific comparison with lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15182/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued violations regarding defense terms and sentencing motivation, but the court found the defense term claim unfounded as no actual rights were harmed. Furthermore, the second ground was rejected because it lacked a specific comparison with the lower court's detailed facts regarding the drug transaction.

Regesto Legislator

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Art. 108 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not contain a specific comparison with the contested decision's reasoning and facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific comparison requirement defense term violation sentencing motivation review drug trafficking case procedural nullity Cassation jurisdiction traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cod. proc. pen.
il 15/10/1980 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ti• Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Paja Alma, che deduce la violazione di legge processuale e segnatamente l'art. 108 cod.proc.pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 108 cod.proc.pen
il 15/10/1980 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ti• Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Paja Alma, che deduce la violazione di legge processuale e segnatamente l'art. 108 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497
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Testo completo

il 15/10/1980 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ti• Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Paja Alma, che deduce la violazione di legge processuale e segnatamente l'art. 108 cod.proc.pen. in relazione al diniego di concessione del termine a difesa, è manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza di legittimità. Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497 - 01 e successive conformi). Ciò premesso, la Eorte territoriale ha rilevato la tardività della nomina fiduciaria in sostituzione del precedente difensore che aveva anche già concluso, sicchè alcuna menomazione del diritto di difesa era sussistente. Ora la ricorrente non allega con il ricorso per cassazione alcuna esigenza difensiva concretamente lesa. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73/ comma 1ì d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché privo di confronto specifico con la decisione impugnata che ha descritto le circostanze dell'azione, che avevano condotto all'arresto in flagranza dell'imputata, la quale aveva ricevuto un quantitativo di circa q zora-u-- 130 di cocaina da Pulcini Arianna, il tutto sotto l'osservatzi degli agenti di PG del Commissariato di Civitavecchia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M