Cassation court dismisses appeal for genericity regarding copyright infringement and criminal detention facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Orlandino inadmissible due to its lack of specificity. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for selling 427 counterfeit music CDs and criminal detention, arguing against the reasoning used. The court rejected these claims as merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge, who found sufficient evidence of abusive duplication without needing expert testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1714 legge n. 633 del 1941; Art. 648 cod. pen.: An appeal that merely reproduces grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance without confronting the specific decision is inadmissible for genericity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ORLANDINO GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1965 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il ricorso di Orlandino Giuseppe, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 1714er legge n. 633 del 1941 per la detenzione per la vendita di n. 427 CD musicali contraffatti e di cui all'art. 648 cod.pen., con una censura che è meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ è inammissibile per genericità non confrontandosi con la decisione impugnata.
Si vedano, in particolare, pag. 3 dell'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione della detenzione dei CD in capo all'imputato il quale li deteneva in parte sulla bancarella e in parte sotto di essa, CD che erano privi di marchio Siae e oggetto di abusiva duplicazione, in assenza di produzione di documentazione fiscale attestante la provenienza. Elementi di fatto, per come accertati da cui i giudici del merito hanno tratto la prova della messa in vendita di opere dell'ingegno abusivamente duplicate, considerate le circostanze del fatto e della non necessità di disporre perizia per accertare l'abusiva duplicazione.
A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente ripropone le stesse questioni già vagliate dal giudice del merito e disattese con motivazione non manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M28 ,,i(P/k 2026 il FurzidB 0 G:warìo klarzi De Santis