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Ordinanza — n. 15178/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to prove manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15178/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Jacopo Annigliato inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued the facts should be reclassified under Article 75 of the 1990 Decree, but the court found his grounds too generic to constitute a manifest error. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic and fail to demonstrate a manifest error in the legal qualification of the facts, thereby precluding the court from reviewing the substantive merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error legal qualification generic grounds procedural costs

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
posto da: Annigliato Jacopo nato a NAPOLI il 30/01/2003 avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;35499/25 Ritenuto che con sentenza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Napoli ha applicato ex art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 75 d.P.R. 309/1990
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso con il quale si deduce che la condotta del ricorrente poteva essere inquadrata ai sensi dell'art. 75 del d.P.R.
Art. 81 c.p.
unificati ex art. 81, secondo comma, cod.
art. 444 cod. proc. pen
posto da: Annigliato Jacopo nato a NAPOLI il 30/01/2003 avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;35499/25 Ritenuto che con sentenza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Napoli ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Cappello
309 del 1990 è fondato su motivazioni del tutto generiche, non idonee a rappresentare un caso di errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto necessario per l'ammissibilità della doglianza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Cappello, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale

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Testo completo

posto da: Annigliato Jacopo nato a NAPOLI il 30/01/2003 avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;35499/25 Ritenuto che con sentenza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Napoli ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Jacopo Annigliato la pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il fatto in motivazione) e 697 cod. pen. unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Pozzuoli, il 17 settembre 2025; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un motivo di impugnazione con cui lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso con il quale si deduce che la condotta del ricorrente poteva essere inquadrata ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309 del 1990 è fondato su motivazioni del tutto generiche, non idonee a rappresentare un caso di errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto necessario per l'ammissibilità della doglianza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Cappello, Rv. 283023 - 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

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