Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to inadmissible grounds under Art. 448.2-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a plea bargain sentence by citing grounds regarding the absence of acquittal causes and excessive sentencing, which were not permitted under the specific amendment to Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Since the plea bargain was concluded after August 3, 2017, the court ruled that these specific arguments could no longer be raised as valid grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences concluded after August 3, 2017, are inadmissible for grounds not explicitly listed in the new paragraph, such as alleged violations of sentencing rules or lack of acquittal causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
da: GUEYE MAGOU nato il 15/10/1996 avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Imperia su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gueye Magou la pena concordata, 5 4,(a.1 tYit per if reat4) di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e(337 cod.pen. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in relazione alla misura della pena superiore al minimo edittale e in relazione al giudizio di comparazione tra art. 62-bis e 99 cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile.
Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per i vizi qui dedotti. Tali motivi, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non sono più denunciabili come motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de P.Q.M