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Ordinanza — n. 15175/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding minor offense exemption and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15175/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by El Hinchi Amrani Hind inadmissible. The lower court had convicted the defendant for selling contaminated food, rejecting claims of minor offense exemption and generic mitigating circumstances. The appellate court found the first ground infounded because the food contamination posed a health risk, and the second ground infounded due to the defendant's lack of collaboration and the severity of multiple contaminations.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when a court correctly rejects a minor offense exemption due to significant health risks or properly exercises sentencing discretion based on multiple aggravating factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility minor offense exemption health risk food safety sentencing discretion generic mitigating circumstances

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.;
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.;
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale

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Testo completo

posto da: EL HINCHI AMRANI HIND (CUI 04ZQOZE) nato il 02/09/1999 avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;35344/25 Ritenuto che con sentenza del 2 aprile 2025 il Tribunale di Bologna ha pronunciato nei confronti di El Hinchi El Amrani Hind condanna per il reato di cui all'art. 5, lett. b) , in relazione all'art. 6 I. 30 aprile 1962, n. 283; commesso in Bologna sino al 24 marzo 2023; che avverso la predetta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, articolando due motivi di impugnazione con i quali sono stati lamentati:

1) erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.;

2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena entro il minimo edittale. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo il Tribunale, con motivazione logica, rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché la condotta dell'imputato, consistita nel detenere e utilizzare, per la farcitura delle pizze da porre in vendita, degli alimenti che risultavano in pessimo stato di conservazione (muffe sui friarelli) e contaminati dalla presenza di insetti (quanto alle mozzarelle), ha cagionato rischio per la salute degli avventori; che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo il Tribunale, in maniera pertinente, rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'irrilevanza della condotta collaborativa dell'imputato e avendo il Tribunale, nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, considerato, ai fini del discostamento dal minimo edittale, le plurime contaminazioni degli alimenti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M35344/25 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Battistini A drea g_entili DEPOSITATAtr.s4 CAN 2 R 2026 ti Fumi ria••;;') Mal, a De Sanin