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Ordinanza — n. 15172/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax fraud conviction for inadmissible factual grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15172/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenges regarding the conviction for tax fraud. The lower court correctly applied the law by finding the subjective element of the crime based on eventual intent and properly excluded generic mitigating circumstances due to the scale of the fraud. The court emphasized that factual assessments and the application of specific penal provisions fall within the trial judge's exclusive domain.

Regesto Legislator

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Art. 189 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review factual findings or the application of specific mitigating circumstances, as these constitute matters of fact reserved for the trial judge.

Parole chiave

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tax fraud conviction inadmissible appeal subjective element crime mitigating circumstances factual review prohibition eventual intent procedural economy preparazione della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 189 cod. proc. pen.
74 del 2000 sotto il profilo soggettivo e oggettivo; che, in particolare, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
274581-01), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive; che è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.
Art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 192, 195, 533 cod. proc. pen.
art. 189 cod. proc. pen
74 del 2000 sotto il profilo soggettivo e oggettivo; che, in particolare, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod.
art. 62-bis cod. pen
274581-01), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive; che è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9999 del 30/01/2025, Marchio
Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Guaiano
Sez. 3, n. 524511 del 19/06/2018, B.
Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto
2741094 -01); che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv.
Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò
Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, Anaclerio
Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M.
229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

posto da: GASPAROTTO IVAN nato a BASSANO DEL GRAPPA il 15/01/1968 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;35175/25 Ritenuto che con sentenza del 14 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 14 aprile 2022 con la quale Ivan Gasparotto è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; commesso in Bassano del Grappa, il 10 settembre 2014, il 22 settembre 2015 e il 6 settembre 2016; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali sono stati lamentati: erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (elemento oggettivo del reato), 192, 195 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione; erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (elemento soggettivo del reato), 42, 43 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione; vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha chiesto l'esclusione delle cause di inammissibilità e la celebrazione del giudizio di cassazione nelle forme ordinarie.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che i primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, con i quali si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, inCre, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda e affermato la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 sotto il profilo soggettivo e oggettivo; che, in particolare, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi degli accertamenti compiuti attraverso la consultazione della banca-dati dell'Amministrazione finanziaria, comunemente indicata come "spesometro", accertamento quest'ultimo avente un contenuto "materiale", essendo fondato su dati "reali" e non meramente presuntivi (Sez. 3,. n. 9999 del 30/01/2025, Marchio;

Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Guaiano; non massimate) e che la sussistenza dell'elemento soggettivo è stata correttamente ritenuta sulla base del dolo eventuale, ravvisabile nei rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture per operazione inesistenti, possa comportare 735175/25 l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Sez. 3, n. 524511 del 19/06/2018, B., Rv. 2741094 -01); che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272-01;

Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581-01), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive; che è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi di tale disposizione è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'elevato numero di fatture utilizzate, del complessivo importo delle stesse e dell'assenza di resipiscenza dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M