Ordinanza — n. 14938/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse da Gennaro Giuliano;ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a basedel giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14938/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse da Gennaro Giuliano;ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a basedel giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO