Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14793/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests merits review outside of legality jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14793/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Essedik Mohamed Ali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant requested a review of the merits regarding the denial of generic mitigating circumstances and the specific sentence, which the court found extraneous to a legality proceeding. The court ruled that the lower court's factual assessment on mitigating factors and its discretionary sentencing were properly reasoned and thus unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to reviewing the legality of the judgment; requests for a review of the merits or a different evaluation of factual elements are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal merits review prohibited legality jurisdiction generic mitigating circumstances sentencing discretion violazione della legge sugli stranieri politica di migrazione e asilo allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/98
Art. 133 cod. pen.
secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 133 cod. pen
secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: ESSEDIK MOHAMED ALI nato il 21/07/1986 avverso la sentenza del 14/07/2025 del TRIBUNALE di FERRARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Essedik Mohanned Ali sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Ferrara, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere all'imputato le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine; Considerato, altresì, che il Tribunale ha determinato la pena per il reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/98 nella misura di mesi uno di arresto, poi convertita nella pena pecuniaria di euro 360,00;

Rilevato che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come fatto dal Tribunale di Ferrara, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle stesse (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Ritenuto, con riferimento alla pena, che la relativa censura oblitera il principio. secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); Rilevato, poi, che nel caso pvenga irrogata - come nella specie - una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

La sentenza impugnata, nel richiamare il 2disvalore del fatto, ha adempiuto l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico; Rilevato che l'imputato, rispetto al compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale/ pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per escludere la concedibilità delle attenuanti innominate e nella determinazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M