Ordinanza — n. 14792/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: ROMEO ANTONINO nato a SINOPOLI il 13/01/1980 avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonino Romeo sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate dall'odierno ricorrente ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei suoi confronti in ragione dei precedenti penali, della pendenza risultante a suo carico, della inidoneità dell'attività lavorativa prospettata e delle risultanze della osservazione inframuraria sin qui effettuata dalla quale è stato possibile desumere soltanto la regolarità comportamentale, ma non già anche significativi progressi nel processo di risocializzazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14792/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonino Romeo sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate dall'odierno ricorrente ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei suoi confronti in ragione dei precedenti penali, della pendenza risultante a suo carico, della inidoneità dell'attività lavorativa prospettata e delle risultanze della osservazione inframuraria sin qui effettuata dalla quale è stato possibile desumere soltanto la regolarità comportamentale, ma non già anche significativi progressi nel processo di risocializzazione;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ROMEO ANTONINO nato a SINOPOLI il 13/01/1980 avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonino Romeo sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate dall'odierno ricorrente ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei suoi confronti in ragione dei precedenti penali, della pendenza risultante a suo carico, della inidoneità dell'attività lavorativa prospettata e delle risultanze della osservazione inframuraria sin qui effettuata dalla quale è stato possibile desumere soltanto la regolarità comportamentale, ma non già anche significativi progressi nel processo di risocializzazione;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste di misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore