Cassation court dismisses appeal for visiting family grave as it requests merits review instead of legal error analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance in L'Aquila had previously rejected a request for a necessity permit to visit family graves, citing security concerns shared by the prison police. The appellant argued for a different factual assessment, but the Court ruled that such requests for merit evaluation are extraneous to a jurisdiction of legality and must be rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must focus on legal errors and procedural vices; requests for a different assessment of factual merits or security considerations are inadmissible as they fall outside the scope of the jurisdiction of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: GENIDONI ANTONIO nato a NAPOLI il 06/07/1987 avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Genidoni sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato la sua richiesta di permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 Ord. pen. per recarsi in visita presso la tomba del patrigno e del fratello, ritenendo che le ragioni di sicurezza evidenziate dal G.O.P. della polizia penitenziaria, condivise dal Tribunale, impedivano la concessione dell'invocato permesso;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere le sua domanda di permesso; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara ina P.Q.MOFF50. T Ge 23 AP Fun,