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Ordinanza — n. 14790/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between crimes committed over five years apart.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Corigliano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had correctly applied principles of criminal continuity, noting the five-year gap between offenses and the absence of evidence proving a premeditated plan. The court rejected the argument that similar conduct alone establishes a single criminal design, ruling instead that the acts represented autonomous criminal resolutions.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal continuity requires proof of a premeditated plan spanning the time between offenses; mere similarity of conduct is insufficient to establish a single criminal design when a significant temporal gap exists.

Parole chiave

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criminal continuity autonomous criminal resolutions premeditated plan temporal distance inadmissibility of appeal single criminal design criminal intent riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

posto da: CORIGLIANO LUIGI nato a VIBO VALENTIA il 08/03/1969 avverso l'ordinanza del 07/11/2025 del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Luigi Corigliano è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi (di oltre cinque anni) e del fatto che la semplice omogeneità delle condotte non è elemento sufficiente per potere configurare la sussistenza della unicità del disegno criminoso.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M