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Ordinanza — n. 14783/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to opposition filed late beyond ten-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14783/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the opposition to the expulsion decree was filed more than ten days after notification. The appellant argued against the expulsion measure, but the court found the procedural delay fatal to the claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.p.; Art. 104 c.p.p.: An opposition to an expulsion decree must be filed within ten days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of the substantive merits.

Parole chiave

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expulsion decree procedural deadline inadmissible appeal late opposition court costs sospensione dell'ordine espulsione motivo d'espulsione misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.p.
Art. 104 c.p.p.
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Testo completo

posto da: COSXY LOFTI (CUI 039CBDV) nato il 08/09/1981 avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Cosxy Lofti alias Kosksi Lofti è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato dichiarato inammissibile la opposizione avverso il decreto, con il quale il magistrato di sorveglianza di Ancona aveva disposto la espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notifica di detto decreto e, perciò, tardivamente; Rilevato che le censure del ricorrente non riguardano il profilo della tardività della opposizione essendo, invece, relative alla sussistenza di cause ostative alla espulsione con la conseguente manifesta infondatezza della presente impugnazione rimanendo insuperato e non contestato il rilievo della tardività della impugnazione;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa