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Ordinanza — n. 14782/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for home detention as it seeks merit review outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14782/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it requested a substantive review of the merits, which is outside the scope of a jurisdictional proceeding. The lower court correctly refused home detention due to the applicant's superficial critical revision of his crimes and lack of proven external reliability. The court upheld this decision, emphasizing that the trial judge's reasoning was adequate and that the appellant's arguments merely sought a different evaluation of the same facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in surveillance proceedings are limited to jurisdictional issues; requests for a new evaluation of the merits or different prognoses are inadmissible as they exceed the scope of the jurisdictional trial.

Parole chiave

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surveillance proceeding home detention inadmissible appeal merits review prognosis of safety collaborator of justice jurisdictional limits motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

da: CITARELLI MICHELE nato a BARI il 11/02/1982 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Michele Citarelli sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare presentata dall'odierno ricorrente ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di cessata pericolosità e di affidabilità esterna nei suoi confronti per il carattere ancora superficiale della sua revisione critica rispetto ai gravi reati commessi;

Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di detenzione domiciliare quale collaboratore di giustizia; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle