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Ordinanza — n. 14778/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for failing to prove financial inability to pay bail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance prescription rules regarding bail payment. The appellant argued the appellate court failed to verify his economic conditions, but the court noted the burden of proving financial impossibility rests entirely on the accused, who must provide specific evidence beyond a mere claim of poverty. Consequently, the appeal was rejected as it sought a different evaluation of procedural elements without meeting the required evidentiary standard.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575; Art. 616 cod. proc. pen.: In preventive measures, the burden of proving financial impossibility to pay bail rests on the accused, requiring specific evidence rather than a mere assertion of indigence.

Parole chiave

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preventive measures bail payment financial impossibility burden of proof indigence assertion procedural inadmissibility Cassa delle ammende prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575
Considerato, infatti, che in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi otto di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Rv. 262266
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Testo completo

posto da: BEVILACQUA ROBERTO nato a SIDERNO il 10/03/1981 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Roberto Bevilacqua e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di mesi otto di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato la prescrizione della sorveglianza speciale riguardante il versamento, a titolo di cauzione, della somma di euro 2.600,00 alla Cassa delle ammende entro trenta giorni dall'esecuzione della misura stessa; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il provvedimento impugnato, con doglianze in punto di fatto, nella parte in cui non avrebbe assolto il dovere di accertare le condizioni economiche dell'imputato, è manifestamente infondato e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione (v. pag. 3, ove il giudice di appello ha valorizzato, in chiave negativa, la totale mancanza di specifiche allegazioni da parte dell'imputato, il fatto che egli non aveva nemmeno chiesto al Tribunale l'acquisizione dell'ISEE e che, trattandosi di un truffatore seriale, non lo si poteva ragionevolmente ritenere nullatenente);

Considerato, infatti, che in tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Rv. 262266 - 01); Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà sollecita a questa Corte una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per escludere la dedotta condizione di indigenza;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri P.Q.M