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Ordinanza — n. 14777/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for requesting different merit evaluation of social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14777/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Orsino inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had confirmed Orsino's social danger based on his criminal history, including mafia association, and his family ties to the clan. The Court rejected the argument that the lower judge erred in evaluating these specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 680 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order confirming social danger is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the merits already considered by the lower court without raising new legal issues.

Parole chiave

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social danger assessment surveillance court appeal inadmissible appeal mafia association ties court costs liability appartenenza a una banda pericolo di reiterazione prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 680 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso di Andrea Orsino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); 2 P.Q.Mdúr2i'gìii,9 1)it Seizq» 3
art. 680 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso di Andrea Orsino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018
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Testo completo

posto da: ORSINO ANDREA nato a CETRARO il 03/04/1970 avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Andrea Orsino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 19 luglio 2025, con la quale era stata confermata la pericolosità sociale del predetto, disponendo, nel contempo, la esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre inflittagli con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 luglio 2023;

Rilevato che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza occorre verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274790 - 01); Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il giudizio di attuale pericolosità sociale dell'odierno ricorrente alla luce dei suoi numerosi e gravi precedenti penali (tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso), della sua intraneità alla associazione mafiosa, della lunga durata del suo vincolo associativo e del suo rientro nel medesimo ambito territoriale del clan di appartenenza al quale egli è legato anche da vincoli di carattere famigliare essendo il genero del capo del sodalizio mafioso.

Orbene, il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); 2 P.Q.Mdúr2i'gìii,9 1)it Seizq» 3