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Ordinanza — n. 14776/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14776/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Mannoni inadmissible de plano. The procedural flaw occurred because the appeal was submitted personally by the defendant rather than by a lawyer registered on the special barroll of the Court of Cassation, a requirement mandated by the 2017 law. Consequently, the court ruled the filing invalid and ordered Mannoni to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special barroll requirement personal filing defect qualified defense lawyer legal costs award motivi di cassazione lacune probatorie prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

posto da: MANNONI MASSIMO ( CUI 01K13TU ) nato a MILANO il 08/02/1975 avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 28 ottobre 2025 è stato proposto personalmente da Massimo Mannoni e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M