Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it requests a different factual assessment of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Vitrano's appeal inadmissible for requesting a substantive review of the lower court's factual findings regarding mitigating circumstances. The appellate court in Messina correctly excluded generic mitigating factors due to a lack of positive elements, a judgment of fact that is unchallengeable in a legitimacy proceeding. Consequently, the appeal was rejected because it sought an impermissible re-evaluation of the merits already properly addressed by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a different evaluation of the merits or factual elements already considered by the court of first instance, as the judgment of fact is unchallengeable in a proceeding on legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: VITRANO VINCENZO nato a MESSINA il 02/02/1978 avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Vincenzo Vitrano e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Messina, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la concedibilità all'imputato delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine; Rilevato che, in detta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come avvenuto nel caso in esame, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lu le, Rv. 259899); Rilevato che l'imputato, rispetto al compiuto e logico ragionamento svolto dalla Corte territoriale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per escludere la concedibilità delle attenuanti innominate e, in genere, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibil P.Q.Mthi 23 Furrzir2 Ntt,oz,