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Ordinanza — n. 14772/2026 — snpen Generato dall'IA

Continuance of crimes rejected due to lack of premeditation and distinct criminal resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14772/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize the continuity of crimes. The court found that the temporal gap, different locations, and execution methods proved the offenses were autonomous criminal resolutions rather than a continuous plan. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine for filing a generic and unsupported appeal.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Continuity of crimes requires evidence of premeditation linking offenses; absence of such planning renders crimes autonomous, precluding favorable institutions, while generic appeals are inadmissible.

Parole chiave

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continuity of crimes premeditation requirement autonomous criminal resolutions inadmissible appeal procedural costs spese di difesa ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

posto da: CAVASSA SAMUEL nato a MALO il 27/03/1980 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Samuel Cavassa e la ordinanza impugnata. Considerato che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della distanza temporale tra di essi (quasi un anno), dei differenti luoghi di consumazione e delle diverse modalità esecutive dei medesimi.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Ritenuto, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q. P.Q.M