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Ordinanza — n. 14770/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14770/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14770/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: LATROFA MARCO nato a BARI il 10/01/1990 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;'t( Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso di Marco Latrofa sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge rispetto alla recidiva, è comunque manifestamente infondato; Ritenuto infatti che, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14770/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso di Marco Latrofa sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge rispetto alla recidiva, è comunque manifestamente infondato; Ritenuto infatti che, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione in materia penale impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato riconsiderazione rischio di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: LATROFA MARCO nato a BARI il 10/01/1990 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;'t(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso di Marco Latrofa sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge rispetto alla recidiva, è comunque manifestamente infondato; Ritenuto infatti che, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960); Rilevato che la Corte di appello di Bari si è attenuta al principio sopra richiamato poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la sussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall'imputato indice di una particolare pericolosità tenuto conto dei suoi precedenti penali, anche di particolare gravità e commessi in epoca recente, dovendosi quindi ritenere che egli non aveva maturato alcuna rivisitazione critica delle proprie condotte perseverando nella commissione di reati, mostrandosi del tutto irrispettoso delle regole impostegli a conferma della sua persistente pericolosità;

Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza della contestata recidiva; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.MF 3