Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14766/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14766/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14766/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: LO PO CATENO nato a TAORMINA il 10/09/1986 avverso la sentenza del 11/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 109-RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Messina) avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Messina in data 11 luglio 2025 è stato proposto personalmente da Cateno Lo Po e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14766/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 109-RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Messina) avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Messina in data 11 luglio 2025 è stato proposto personalmente da Cateno Lo Po e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cast., sent.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: LO PO CATENO nato a TAORMINA il 10/09/1986 avverso la sentenza del 11/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 109-RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Messina) avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Messina in data 11 luglio 2025 è stato proposto personalmente da Cateno Lo Po e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cast., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M