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Ordinanza — n. 14763/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for illegal re-entry as facts and reasoning were clearly established by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14763/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the appellant of illegal re-entry into Italy after expulsion, finding his marriage to a citizen to be simulated and his lawyer's assurances insufficient. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific arguments against the lower court's well-motivated reasoning regarding the crime's elements and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to confront the lower court's specific reasoning regarding the proven facts and legal qualification, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal re-entry expulsion violation inadmissible appeal simulated marriage Corte di Cassazione matrimonio fittizio matrimonio misto matrimonio simulato

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98
Rilevato, altresì, che la Corte di appello ha escluso di potere riconoscere l'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato, altresì, che la Corte di appello ha escluso di potere riconoscere l'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: MATTEI ROMARIO (CUI 03TERVK) nato il 25/09/1988 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Romano Mattei sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio del 30 aprile 2024, con la quale egli era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. n. 286/98 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Bologna del 15 febbraio 2017, notificatogli in pari data, ed eseguito il giorno 16 maggio 2019, vi aveva fatto rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno; fatto accertato in Venano il 16 giugno 2021;

Rilevato che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrato il reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo risultato provato che il giorno 16 giugno 2021 l'odierno ricorrente aveva fatto rientro in Italia, di talché egli aveva violato il divieto di reingresso nel territorio italiano nel termine indicato nel provvedimento di espulsione non avendo alcuna autorizzazione, in tal senso, da parte del Ministero dell'Interno non potendo valere in tal senso le rassicurazioni che egli avrebbe ottenuto dal proprio difensore, tenuto anche conto degli elementi a conferma della circostanza che il matrimonio da lui contratto con una cittadina italiana era simulato;

Rilevato, altresì, che la Corte di appello ha escluso di potere riconoscere l'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ostando a ciò i vari precedenti penali specifici risultanti a carico dell'imputato e che, in considerazione della sua personalità e della assenza di elementi positivi, non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche e neppure essere ridotta la pena; Considerato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto ai profili relativi alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio; 2Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M