Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding sentence continuation and cumulative punishment rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Amoroso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the continuity of crimes and the application of the cumulative punishment rule to be manifestly unfounded and generic. Consequently, the lower court's decision to deny sentence continuation based on the isolated nature of the domestic possession of modified shotguns was upheld without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602 c.p.p.; Art. 78 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applied principles of criminal continuity and the mandatory pre-cumulative reduction of sentence for abbreviated proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: AMOROSO GIUSEPPE nato a BIANCAVILLA il 09/11/1972 avverso l'ordinanza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giuseppe Amoroso è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui alla sentenza sub 2) con gli altri indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, il carattere isolato dell'episodio di possesso domestico di due pistole a salve modificate non collegabile, quindi, all'ambito associativo di riferimento.
In tale contesto il reato di cui alla sentenza n.2 è stato ritenuto riconducibile, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Considerato, poi, che anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come avviene in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494 - 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibi P.Q.M