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Ordinanza — n. 14761/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific translation objection and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14761/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Kaci Gezim inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found the request for non-enforceability based on omitted service of process was time-barred because the proceedings began after relevant laws entered into force. Furthermore, the failure to object to the lack of translation of documents was deemed inadmissible as it was never specifically raised before the execution judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds were not properly raised before the execution judge or if the legal basis is time-barred by subsequent legislation.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted service of process translation objection procedural time-bar court costs award esecuzione della pena esecuzione della sentenza differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020
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Testo completo

posto da: KACI GEZIM nato il 08/08/1969 avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Kaci Gezim e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza n.4939/2022 emessa nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di quella n. 10613/2024 della Corte di appello di Napoli per l'omessa notifica dell'estratto contumaciale nei suoi confronti, osservando che il relativo procedimento è sorto dopo l'entrata in vigore della legge n.67/2014 e la promulgazione della legge n.118/2014 dato che il decreto di citazione a giudizio risale al 13 dicembre 2018 (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281008 - 01);

Rilevato, altresì, che la questione della mancata traduzione degli atti non risulta essere stato oggetto della richiesta al giudice dell'esecuzione e che l'odierno ricorrente nemmeno lo deduce in modo specifico, con la conseguente inammissibilità della relativa censura; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M