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Ordinanza — n. 14759/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merits review outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14759/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it requested a substantive review of the case merits, which falls outside the scope of a jurisdictional proceeding. The Tribunal of Surveillance had correctly refused a probationary measure due to the gravity of the international crime and lack of evidence regarding non-recidivism. Consequently, the court upheld the lower court's reasoning and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in jurisdictional proceedings are inadmissible if they seek a substantive review of the merits rather than a legal interpretation.

Parole chiave

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jurisdictional appeal inadmissibility substantive review probationary measure Cassation procedure motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

posto da: UJKA RENATO nato il 31/12/1994 avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Renato Ujka e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova non potendosi formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza e di affidabilità esterna nei suoi confronti per la gravità del reato commesso (che implica pregressi collegamenti in contesti di criminalità internazionale) e per il solo iniziale processo di revisione critica sino ad ora evidenziato;

Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore