Ordinanza — n. 14751/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: PATRUNO GAETANO nato a CERIGNOLA il 09/01/1960 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Gaetano Patruno è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della significativa distanza temporale tra di essi e delle diverse modalità esecutive degli stessi, visto che alcuni erano stati commessi mentre l'odierno ricorrente si trovava agli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14751/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Gaetano Patruno è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della significativa distanza temporale tra di essi e delle diverse modalità esecutive degli stessi, visto che alcuni erano stati commessi mentre l'odierno ricorrente si trovava agli arresti domiciliari.
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posto da: PATRUNO GAETANO nato a CERIGNOLA il 09/01/1960 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Gaetano Patruno è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della significativa distanza temporale tra di essi e delle diverse modalità esecutive degli stessi, visto che alcuni erano stati commessi mentre l'odierno ricorrente si trovava agli arresti domiciliari.
In tale contesto le violazioni di legge sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.M