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Ordinanza — n. 14750/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to add new grounds for continuatio criminis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14750/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Simone Rufini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request to recognize the continuity between two crimes committed on the same day because the claim was not raised with new grounds as required by law. The court held that since the second crime was already judged and became final after the appeal deadline, any request for continuity must be submitted through new grounds to ensure timely judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 671, cod. proc. pen.: A request for continuity of crimes regarding a judgment rendered after the appeal deadline is admissible only if advanced with new grounds, as failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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continuity of crimes new grounds requirement final judgment deadline inadmissible appeal criminal procedure code tempestività dell'invio postale tempestività dell'istanza di ricusazione termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 671, cod. proc. pen.
pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod.
Art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
'esterna' tra il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e quello previsto dall'art.
Art. 186-bis, comma 3, d.lgs. n. 285/1992
159/2011 e quello previsto dall'art. 186-bis, comma 3, 186, comma 2-sexies, d.lgs.
Art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992
159/2011 e quello previsto dall'art. 186-bis, comma 3, 186, comma 2-sexies, d.lgs.
art. 671 cod. proc. pen
pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022
pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep.
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Testo completo

posto da: RUFINI SIMONE nato a AMATRICE il 03/04/1980 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Simone Rufini è manifestamente infondato; Considerato infatti che la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione c.d. 'esterna' tra il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e quello previsto dall'art. 186-bis, comma 3, 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 entrambi commessi il 30 gennaio 2022 in Fara Sabina ed accertati con la sentenza del Tribunale di Rieti del 6 giugno 2024 (divenuta irrevocabile il giorno 4 novembre 2024), sia perché essa non era stata oggetto del gravame e nemmeno di motivi aggiunti, sia per la loro diversa natura che non consentiva di ritenere l'esistenza di una programmazione unitaria posta alla loro base;

Ritenuto, al riguardo, che la mancata presentazione di motivi aggiunti ha carattere assorbente poiché, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409 - 01);

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M