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Ordinanza — n. 14749/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14749/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14749/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: DELLA PIANA CLAUDIO MARIO nato a VARESE il 18/10/1953 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Claudio Mario Della Piana e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato /cor_ ray~onalel commesso il giorno 27 gennaio 2017, è t' manifestamente infondato; Considerato, infatti, che nei confronti dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta sussistente la recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale che prevede l'aumento della pena di due terzi, di talché il relativo termine prescrizionale - tenuto anche conto delle cause di interruzione - non è ancora maturato;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14749/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso di Claudio Mario Della Piana e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato /cor_ ray~onalel commesso il giorno 27 gennaio 2017, è t' manifestamente infondato; Considerato, infatti, che nei confronti dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta sussistente la recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale che prevede l'aumento della pena di due terzi, di talché il relativo termine prescrizionale - tenuto anche conto delle cause di interruzione - non è ancora maturato;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena riduzione della pena attenuazione della pena pentito prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
282057 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

posto da: DELLA PIANA CLAUDIO MARIO nato a VARESE il 18/10/1953 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Claudio Mario Della Piana e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato /cor_ ray~onalel commesso il giorno 27 gennaio 2017, è t' manifestamente infondato; Considerato, infatti, che nei confronti dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta sussistente la recidiva, specifica, reiterata ed infraquinquennale che prevede l'aumento della pena di due terzi, di talché il relativo termine prescrizionale - tenuto anche conto delle cause di interruzione - non è ancora maturato;

Rilevato al riguardo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche qualora le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.Mr 05, os