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Ordinanza — n. 14748/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on threat and assault charges due to procedural inadmissibility and lack of prescription interruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14748/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations had expired. The appellant argued for prescription, but the court found the limitation period was interrupted by the reading of the first-instance judgment. Furthermore, other grievances regarding legal violations were deemed inadmissible as they constituted alternative readings of evidence rather than specific errors in the lower court's fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.p.; Art. 157 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or to find that the statute of limitations has expired if the limitation period was interrupted by the reading of the first-instance judgment, and grievances amounting to alternative readings of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations interruption Court of Cassation jurisdiction procedural inadmissibility factual findings review criminal appeal grounds censura dell'apprezzamento delle prove modalità e contenuto delle prove censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.p.
Art. 157 c.p.p.
Art. 52 cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
Art. 581 cod. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
2023, Sacchettino), e una tardiva, in quanto, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsti dell'art. 611 cod. proc. pen.; 2 P.Q.M
art. 611 cod. proc. pen
2023, Sacchettino), e una tardiva, in quanto, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsti dell'art. 611 cod. proc. pen.; 2 P.Q.M

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessinnone
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino
226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino), e una tardiva, in quanto, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsti dell'art.
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Testo completo

IO nato a COSENZA il 04/03/1962 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Maurizio Domanico ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia e lesioni personali; - che, con separate memorie, depositate il 13 febbraio e il 10 marzo 2026, la parte civile costituita ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che la prima censura contenuta nell'unico motivo di ricorso - a mezzo della quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato al momento della decisione di secondo grado - non considera l'interruzione intervenuta con la lettura del dispositivo di primo grado (Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328), sicché, alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, non era decorso né il termine di prescrizione ordinario (sei anni), né quello di prescrizione massima (sette anni e sei mesi); - che le ulteriori censure - che deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 52, 62, 612 e 581 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie - sono, in questa sede, indeducibili, risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie e postulando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, esulando, com'è noto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944) ed avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dato atto della ritenuta infondatezza dell'assunto difensivo (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata, per come detto in precedenza, nel deposito di due memorie difensive, una tempestiva, che, tuttavia, non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr.

Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino), e una tardiva, in quanto, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi previsti dell'art. 611 cod. proc. pen.; 2 P.Q.M