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Ordinanza — n. 14660/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14660/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Khalid Ezzahraoui inadmissible because its grounds were a verbatim repetition of those rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. The appellant argued for different legal qualifications regarding extortion, but the court found these arguments lacked specific critical analysis and merely restated the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, the appellant was ordered to pay court costs and a fine, and the civil party's request for fee liquidation was also denied.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Inadmissible are cassation appeals founded on grounds that are a verbatim repetition of those already argued and rejected in the appeal, as they fail to perform the specific function of a critical argument against the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds rejection appellate court reasoning lack of critical analysis court costs allocation aggressione fisica eccesso di legittima difesa lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di Khalid Ezzahraoui e le memoriesopravvenute;letta le conclusioni fatte pervenire dalla parte civile Walter Nisticò;considerato che tutti i motivi d’impugnazione sono pedissequamente reiterativi di quelliproposti con l’atto di appello e disattesi dalla corte di appello con motivazione priva di viziscrutinabili in sede di legittimità in relazione all’attendibilità della persona offesa (pagine 4 ess.), alla qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione e non di ragion fattasi (pag.5) e alla qualificazione in termini di estorsione consumata e non di tentativo di estorsione(pagg. 5 e 6);considerato che, a fronte di tale evenienza va ribadito che «in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramenteassertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fattoe/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti»,(Sez. 6 , n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2,Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, diliquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.

A tal proposito va rimarcatoche la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbiaeffettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attivitànon si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcunseguito. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta larichiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile Nisticò Walter.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI