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Ordinanza — n. 14659/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on prescription extinction, ruling statute of limitations suspended during transitional law period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14659/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the claim regarding prescription extinction. Jeridi Haithem argued that the crime committed in 2018 had expired, but the court found the statute of limitations suspended under transitional legislation applicable to that period. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103; The statute of limitations for crimes committed during the transitional period of specific legislation remains suspended until the new regime fully takes effect, preventing the extinction of the offense.

Parole chiave

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prescription extinction transitional legislation statute of limitations criminal appeal suspension of time limits infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arresto

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
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Testo completo

te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Jeridi Haithem ricorre avverso la sentenza emessa in data 9 aprile 2025 dalla Cortedi Appello di Palermo con cui è stata confermata la decisione di condanna - emessa in primogrado – alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda (per il reato di cuiall’art.4 legge n.110 del 1975, commesso in data 6 giugno 2018.Con unico motivo si deduce l’omesso rilievo della estinzione del reato per prescrizioneche sarebbe maturata prima della decisione impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero trattandosi di reato commesso durante la vigenza della legge n.103 del 2017va computata la causa di sospensione che era stata introdotta con detto interventolegislativo, come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte : la disciplina della sospensionedel corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa,ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134,poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021. (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01).Ciò posto al momento di emissione della decisione impugnata il reato non eraprescritto, posto che dovendosi applicare la previsione normativa di cui sopra, i termini diprescrizione erano sospesi sino alla data del 11.9.2025.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE