Cassation court dismisses cessation appeal as inadmissible due to improper grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for cessation inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new procedural code. The defendant argued the lower court failed to explain why he could not be acquitted under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that cessation appeals are strictly limited to issues regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding substantive acquittal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cessation are inadmissible if they do not fall within the strictly enumerated grounds of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification error, or sentencing illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
03/10/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a FAGO ANTONIO, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del D.P.R. 309 del 1990.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cessazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La difesa sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare, se non con una mera formula di stile, le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cessazione.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dic P.Q.M