Cassation appeal dismissed as specific for lacking argumentative comparison with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its specific nature, which failed to compare the defendant's arguments with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for omitting to communicate arrest at home status, arguing a lack of motivation in the judgment. The court ruled that without such a comparison, the appeal is defective under established case law, resulting in the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is specific, meaning it exhausts the grounds of inadmissibility without comparing them with the argumentative path supporting the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
del 29/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;RITENUTO IN FATTO 2q 914 202.5 1.Con sentenza in data IntIMPlen: la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto in data 7Ef/P-WMA che aveva condannato Dabbicco Rosaria alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.' 7 comma 2 D.L. 4/2019 perché ometteva di comunicare di essere stata assoggettata alla misura degli arresti domiciliari così continuando a percepire indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza.
2. Avverso la sentenza, l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, esaurendosi i rilievi mossi alla sentenza nella denuncia del deficit motivazionale senza alcun confronto con il percorso argomentativo che sorregge la condanna (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
2. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle kmmende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inam P.Q.M