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Ordinanza — n. 14629/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to missed statutory time limit for filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14629/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after the fifteen-day statutory deadline. The defendant argued the lower court's reasoning was missing and illogical, but the appeal was submitted in October while the deadline expired in September. The court rejected the generic arguments and assigned costs to the appellant for failing to act without fault.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory time limit is inadmissible de plano, and generic censure without specific comparison to the contested decision constitutes a further ground for inadmissibility.

Parole chiave

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procedural defect statutory time limit inadmissible de plano missed deadline costs allocation commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a FAMIGLIETTI ELEONORA, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod.proc.pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a FAMIGLIETTI ELEONORA, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale
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Testo completo

posto da: FAMIGLIETTI ELEONORA nato a VITERBO il 07/07/1982 avverso la sentenza del 15/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a FAMIGLIETTI ELEONORA, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 del D.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione. Si sostiene che il Tribunale avrebbe reso una motivazione mancante e manifestamente illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile "de plano", in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge. Va infatti rilevato che,. il ricorso è stato depositato dal difensore in data 15 ottobre 2025, laddove il termine di quindici giorni per proporre impugnazione scadeva il 30 settembre 2025, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 15 settembre 2025, con motivazione contestuale.

2. Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorso è articolato in censure generiche, prive di qualunque confronto con il provvedimento impugnato, risultando inammissibile anche sotto quest'ulteriore profilo.

3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle lmmende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MEISPCMTUM Lorenzo Antonio Bucca Andrea Gentili j 4rnEng, 22 6 Giitizjado SUnti+5