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Ordinanza — n. 14628/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite grounds under Art. 448 c.p.p. regarding plea agreement application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14628/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued the lower court failed to justify why a plea agreement could not be dismissed under Article 129, but the Court held this reason does not fall within the statutory exceptions for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence applying a plea agreement is inadmissible unless it concerns the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement application Article 448 criminal procedure de plano review court costs award dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 129, c.p.p.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare, le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a SCALONE SALVATORE, ai sensi d.ell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 444 cod.proc.pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a SCALONE SALVATORE, ai sensi d.ell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 129 c.p
Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare, le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Ossa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALONE SALVATORE nato a TARANTO il 13/09/1980 avverso la sentenza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a SCALONE SALVATORE, ai sensi d.ell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del D.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), c.p.p. Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare, le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ratificare l'accordo tra le parti. Secondo la difesa, il controllo giurisdizionale sarebbe stato meramente apparente, in violazione del dovere del giudice di verificare la non sussistenza delle condizioni per il proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Ossa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M