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Ordinanza — n. 14617/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failing to reclassify offense as minor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14617/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a conviction for drug trafficking, upholding the lower court's refusal to reclassify the offense as minor. The defendant argued that the specific circumstances and small quantities involved should have led to a lighter qualification, similar to co-defendants. The court rejected this, ruling that the appellate court correctly evaluated the serial nature of the activity and the defendant's role as a reference point for an indeterminate number of buyers, which precluded the minor offense classification.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1, comma 5, D.P.R. 309/1990; The same criminal act may constitute different offenses against different co-principals based on specific circumstances, and the appellate court's global evaluation of factors like serial activity and role determines the correct qualification without violating the principle of equality.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense continuing offense appellate review criminal qualification traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1, comma 5, D.P.R. 309/1990
Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo con lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
Art. 1 comma 64 I n. 103 del 2017
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

posto da: MORGIA MANUEL nato a ROMA il 03/08/1982 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;t

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Cassino del 26/04/2023, che aveva condannato Morgia Manuel alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.667,00 di multa per una serie di cessione di stupefacenti di tipo cocaina di cui all'art. 73 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990, unificati dal vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo con lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la riqualificazione richiesta, incorrendo in un'insuperabile illogicità, soprattutto a fronte del fatto che ai coimputati, per le medesime vicende contestate in concorso, era stata riconosciuta la fattispecie più lieve con pronuncia divenuta definitiva.

La motivazione della Corte d'appello sarebbe meramente apparente e contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale non ritiene la non occasionalità della condotta di per sé ostativa al riconoscimento dell'ipotesi attenuata. Si evidenzia, a tal fine, l'esiguità dei quantitativi ceduti, le modalità operative e la limitata platea di acquirenti, elementi che avrebbero dovuto condurre a una diversa qualificazione giuridica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, senza individuare specifiche criticità nelle argomentazioni fondanti la condanna e, anzi, postulando una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. Le deduzioni difensive si pongono come tentativi di trascinare questa Corte sul terreno del fatto, chiedendole di rivalutare se, sulla base degli elementi indicati dalla difesa, frutto di una rilettura degli elementi fattuali, fosse possibile qualificare la condotta del Morgia ex art. 73, comma 5, TU Stup.- come avvenuto per i coimputati- dimenticando tuttavia che, la giurisprudenza di questa corte (Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01), ammette senz'altro che il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. La Corte di appello, con motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici, ha escluso la configurabilità dell'ipotesi del fatto di lieve entità procedendo a una valutazione unitaria e globale di tutti gli indici previsti dalla norma, in piena aderenza ai principi ermeneutici consolidati di4 questa Suprema Corte.

In particolare, la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento su una serie di elementi fattuali specifici, debitamente valorizzati, quali: la natura "seriale" dell'attività di spaccio, protrattasi per un significativo arco temporale, e i quantitativi ceduti; l'effettuazione delle cessioni "a vantaggio di una serie indeterminata di cessionari"; l'esistenza di stabili canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente ("forniture da Napoli a Ponza "); il ruolo assunto dal ricorrente, divenuto un "punto di riferimento di un numero indeterminato di clienti" sull'isola di Ponza.

A fronte di tali circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto, con giudizio di fatto incensurabile' in questa sede, che la condotta del ricorrente esprimesse una potenzialità offensiva e un pericolo di diffusività della sostanza incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve. La motivazione, pertanto, non è né mancante né apparente, avendo dato conto in modo puntuale delle ragioni per cui gli elementi indicati, nel loro complesso, superavano la soglia della minima offensività del fatto.

2. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M P.Q.M