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Ordinanza — n. 14615/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14615/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued the lower court failed to motivate the subjective and objective elements of the crime, but the Court held that only limited grounds such as legal qualification errors are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds including legal qualification errors; appeals based on general lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory grounds lack of motivation legal qualification Code of Criminal Procedure ex officio rejection court costs commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Giaconelli Alessandro, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
Art. 73, commi 1 e 4 del D.P.R. 309 del 1990
444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del D.P.R. 309 del 1990.
Art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di motivare, se non con un mero richiamo alla comunicazione della notizia di reato, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod.proc.pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Giaconelli Alessandro, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di motivare, se non con un mero richiamo alla comunicazione della notizia di reato, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della tassa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACONELLI ALESSANDRO nato a CORATO il 06/04/1982 avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;I

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Giaconelli Alessandro, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del D.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di motivare, se non con un mero richiamo alla comunicazione della notizia di reato, le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor P.Q.M