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Ordinanza — n. 14614/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite statutory grounds for appeal under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14614/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it was filed outside the specific grounds permitted by the amended procedural code. The appellant argued the lower court failed to explain why a pre-trial settlement could not be used to avoid conviction, but this ground is not listed in the statute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments must strictly adhere to the limited grounds enumerated in the statute, and appeals citing omitted reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory grounds procedural law omitted reasoning court costs commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 444 cod.proc.pen
art. 129 c.p
Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della eassa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRACCI DONATO nato a NOICATTARO il 19/09/1952 avverso la sentenza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Borracci Donato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 3.333,00 di multa'per il reato di cui all'art. 73, comma 5t del D.P.R. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. prima di ratificare l'accordo tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della eassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M