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Ordinanza — n. 14370/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as arguments merely repeat lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14370/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Vezir Jovanovic and Francesco Nikolic inadmissible regarding aggravated theft charges. The defendants argued for requalification of their acts as voluntary desistance or attempted crimes, claiming the lower court erred in its factual appreciation. The court rejected these claims because they constituted a mere repetition of arguments already dismissed by the Court of Appeal without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely repeat arguments already rejected by the appellate court without presenting new facts or legal grounds, as the cassation review is limited to verifying the logical structure of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal inadmissibility reiteration of appellate findings aggravated theft charges voluntary desistance requalification attempted crime argument logical argumentation review procedural preclusion motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

nato a ROMA il 26/12/1993 NIKOLIC FRANCESCO nato a AVERSA il 23/06/2006 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vezir Jovanovic e Francesco Nikolic ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma con la quale è stata sostanzialmente confermata la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio) per i due furti aggravati contestati in rubrica (l'uno tentato e l'altro consumato); - che entrambi i motivi di ricorso - a mezzo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto contestato al capo 1) in termini di desistenza volontaria e quello contestato al capo 2) in termini di tentativo - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - che, pertanto, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.M