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Ordinanza — n. 14369/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14369/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances. The court held that the lower court's reasoning was logical and sufficient, as it is not required to address every favorable element presented by the defense. Consequently, the conviction for theft with snatching was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The Supreme Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own appreciation for that of the lower court; it merely verifies the existence of a logical argumentative apparatus, and a denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court references decisive elements without evident illogic.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Generic Mitigating Circumstances Supreme Court Admissibility Theft with Snatching Logical Argumentative Apparatus attenuazione della pena abbandono del procedimento per truffa istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

posto da: ERADI MOHAMMED nato il 06/05/2003 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mohammed Eradi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia con la quale è stata confermata la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di furto con strappo; - che il primo motivo di ricorso - a mezzo della quale si deduce vizio di motivazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.MIl Consi liere estensore Il Presidente Mi