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Ordinanza — n. 14361/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding holiday suspension applicability to sentence filing deadlines under Art. 544 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14361/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the holiday suspension rule in Article 544 of the Code of Criminal Procedure applies to the deadline for drafting and depositing the judgment. The appellant argued this interpretation violated the law, but the Court found the argument contradicted established precedent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544 cod. proc. pen.; The holiday suspension period established for the drafting and deposit of judgments does not extend to the deadline for filing the appeal against the conviction.

Parole chiave

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holiday suspension sentence filing deadline Code of Criminal Procedure appeal inadmissibility judgment deposit diritti della difesa ritardo ingiustificato difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 544 cod. proc. pen.
fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'applicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione e il deposito della sentenza indicato nell'art. 544 cod.
art. 544 cod. proc. pen
fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'applicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione e il deposito della sentenza indicato nell'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo
- è indeducibile in quanto prospetta un dato ermeneutico in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv.
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Testo completo

posto da: LUINI UGO nato a ROMA il 21/06/1963 avverso l'ordinanza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Ugo Luini ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'applicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione e il deposito della sentenza indicato nell'art. 544 cod. proc. pen. - è indeducibile in quanto prospetta un dato ermeneutico in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M