Cassation court dismisses appeal for criminal liability in company crime due to inadmissible factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to reconstruct facts using criteria different from those of the trial judge. The appellant argued for a different assessment of their role in the company crimes, but the court noted that factual evaluation is exclusively reserved for the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because the cassation court lacks the power to re-evaluate the evidence supporting the first-instance decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate the facts or reconstruct the case using different criteria than the trial judge, as such assessment is exclusively reserved for the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Rosetta Montepaone ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 6 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 219 e 223 commi 1 e 2 n. 2 I. fall.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in relazione all'effettivo ruolo svolto dal ricorrente all'interno della società - è indeducibile in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) e, com'è noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U., n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.M