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Ordinanza — n. 14357/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to address appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14357/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Bekir Sejdio's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a different factual appreciation regarding criminal responsibility, but the court found these grounds were merely a repetition of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that its review is limited to checking the logical structure of the decision rather than verifying if the reasoning matches the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation's review of a criminal judgment is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without the possibility of assessing the correspondence of the reasoning to the procedural acquisitions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of new grounds reiteration of rejected arguments logical argumentative apparatus procedural preclusion Cassation review limits criminal responsibility reasoning impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

posto da: BEKIR SEDI° nato il 04/01/1965 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Bekir Sejdio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 5-7 della sentenza impugnata) con motivazione con la quale la difesa non si confronta e perché postula un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, attività, com'è nota preclusa a questa Corte, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M