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Ordinanza — n. 14354/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding factual review powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14354/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that challenged the lower court's factual findings. The appellant claimed the first ground was merely a complaint on facts, while the second sought an impermissible factual reconstruction beyond the trial court's authority. The court ruled that cassation cannot re-evaluate facts or re-qualify crimes without logical or legal flaws in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 624 c.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial court, as such assessment is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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cassation admissibility factual review powers re-qualification of crime lack of motivation trial court authority abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 624 c.p.
2 e 3 della sentenza impugnata), con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata), con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

E nato a RIBERA il 30/05/1984 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Salvatore Piazza ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 3 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. - è ugualmente indeducibile perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) ed esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M