Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14353/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14353/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant challenged the completeness of the lower court's reasoning but failed to identify precise points of criticism or provide supporting data. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the points of criticism or provide the necessary legal and factual support.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal lack of specificity procedural dismissal Italian criminal procedure esame di cassazione censura formulata in modo carente controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

da: SCURATO GIROLAMO nato a PALERMO il 10/04/1997 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Girolamo Scurato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sostenendo che la Corte d'appello non abbia esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione - è generico perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e perché non coniuga l'enunciazione di specifiche richieste con la connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M