Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for bankruptcy crime due to inadmissible grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Russo inadmissible, confirming the lower court's conviction for bankruptcy-related offenses. The appellant's arguments regarding subjective elements, prescription, sentencing, and accessory penalties were rejected as either repetitive of previous appeals, factually unfounded, or procedurally improper for being raised for the first time in cassation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation must be based on new grounds; arguments merely reiterating those already rejected in the appellate judgment are inadmissible, and issues not raised in the appeal cannot be introduced in the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RUSSO MICHELE nato a SALERNO il 09/05/1975 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Michele Russo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 216 I. fall.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e quanto alla erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione del reato - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni logiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) con le quali la difesa non si confronta; - che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in ragione della concreta determinazione della pena nel suo minimo edittale e del conseguente grado di impegno motivazionale (direttamente proporzionale alla misura in cui la pena si è discostata dal minimo); - che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie - non è deducibile in sede di legittimità, avendo per oggetto una questione non dedotta con i motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca