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Ordinanza — n. 14349/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claim that trial court altered facts during charge reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14349/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground alleged a violation of procedural law regarding fact alteration. The defense argued the trial court changed the offense, but the court found the underlying act of violent interference remained unchanged. Consequently, the appeal was rejected as baseless, and the civil party's request for cost reimbursement was denied due to late filing.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 581, 582 cod. pen.: A change in the legal qualification of a crime does not constitute an alteration of the facts if the underlying conduct remains identical and was fully included in the original indictment.

Parole chiave

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charge reclassification manifestly unfounded appeal alteration of facts procedural violation costs allocation lesione al piede lesioni conseguenti ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
pen.; - che il 10 marzo 2026 la parte civile ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 521 cod.
Art. 581 cod. pen.
pen., riqualificandolo in quello di cui all'art. 581 cod. pen.; - che il 10 marzo 2026 la parte civile ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art.
Art. 582 cod. pen.
- che Davide Buoso ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, che ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Giudice di pace di Rovigo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., riqualificandolo in quello di cui all'art.
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 582 cod. pen
- che Davide Buoso ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, che ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Giudice di pace di Rovigo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., riqualificandolo in quello di cui all'art.
art. 581 cod. pen
pen., riqualificandolo in quello di cui all'art. 581 cod. pen.; - che il 10 marzo 2026 la parte civile ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art.
art. 521 cod. proc. pen
pen.; - che il 10 marzo 2026 la parte civile ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020
Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep.
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Testo completo

to a ROVIGO il 25/06/1970 avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di ROVIGO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Davide Buoso ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, che ha parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Giudice di pace di Rovigo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., riqualificandolo in quello di cui all'art. 581 cod. pen.; - che il 10 marzo 2026 la parte civile ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è stata alcuna immutazione del fatto: il Tribunale si è limitato a riqualificare un fatto storico, del quale è stata accertata l'esistenza, integralmente ricompreso nell'originaria contestazione (lo strattonamento da parte dell'imputato e, quindi, la manomissione violenta della persona offesa da parte dell'imputato), esclusa solo perché non è stata raggiunta la prova della derivazione causale delle lesioni riscontrate dalla condotta assunta dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l'attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (e, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza:

Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308); PQM Dichiara ina P.Q.M