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Ordinanza — n. 14341/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural exhaustion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14341/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Luigi Calabrese's appeal against the Bari Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability, but the court found these claims merely repeated arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and could not request a re-evaluation of evidence, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without presenting new grounds or specific procedural errors.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Lack of Novelty Procedural Exhaustion Supreme Court Review ricorso per cassazione licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002
2-4 della sentenza di primo grado), che ben può integrare quella di secondo grado, attesa l'omogeneità dei criteri di valutazione e la sostanziale sovrapponibilità degli apparati logico-argomentativi (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Rv.
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Testo completo

nato a VIESTE il 25/07/1980 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Luigi Calabrese ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e perché, comunque, volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, tenuto conto, peraltro, dell'analitica argomentazione prospettata in primo grado (cfr. pagg. 2-4 della sentenza di primo grado), che ben può integrare quella di secondo grado, attesa l'omogeneità dei criteri di valutazione e la sostanziale sovrapponibilità degli apparati logico-argomentativi (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 259666); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M