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Ordinanza — n. 14340/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false accusation, citing lack of non-prosecution cause and insufficient grounds for probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14340/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false accusation under Article 495 of the Penal Code. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis and substitution of detention, but the court found these claims to be mere reiterations of arguments already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new legal grounds and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 131-bis c.p.; Art. 604 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds raised merely reiterate arguments already rejected by the appellate court without presenting new legal assessments or substantive reasons.

Parole chiave

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false accusation conviction appeal inadmissibility non-prosecution cause substitution of detention Italian Penal Code court costs liability reiteration of arguments esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
- che Giovanni Pio Russi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 131-bis c.p.
pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Art. 604 c.p.p.
art. 495 cod. pen
- che Giovanni Pio Russi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 131-bis c.p
pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
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Testo completo

posto da: RUSSI GIOVANNI PIO nato a SAN SEVERO il 16/04/1999 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giovanni Pio Russi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazione logica (la personalità allarmante dell'imputato e la connessa impossibilità di formulare un giudizio positivo: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con la quale la difesa non si confronta; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M