Cassation court dismisses appeal regarding theft in a private dormitory used by construction workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft committed in a private dormitory. The appellant argued that the location did not qualify as a 'private dwelling' under the relevant penal code articles, but the court rejected this based on established precedent. The court determined that the space, used as a locker room for construction workers, constituted a private dwelling where non-occasional private acts occurred and was not open to the public.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 624 cod. pen.; A place used as a locker room for workers constitutes a private dwelling for theft purposes if it hosts non-occasional private acts and is not accessible to third parties without consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ANFUSO ENRICO nato a ROMA il 23/02/1979 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Enrico Anfuso ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, con particolare riferimento all'invocata qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen. - è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.
U. n. 31345/17, Rv. 270076) e la Corte territoriale ha evidenziato che il locale nel quale era stato compiuto il furto era utilizzato come spogliatoio adibito all'uso immediato degli operai presenti sul cantiere e, come tale, rientrante nella fattispecie indicata dall'art. 624-bis cod. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M2 026 2